PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legge Provinciale
9 Settembre 1996, n. 8

Testo coordinato

[modifica la Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16]

[modificata dalla Legge Provinciale 7 Luglio 1997, n. 10]

[modificata dalla Legge Provinciale 19 Febbraio 2002, n. 1]

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da Leggi Provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia autonoma di Trento


Omissis

Articolo 63

Modifiche alla Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16
Disciplina della raccolta dei funghi

1.Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 le parole: "previo rilascio dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 3" sono soppresse.
2.Al comma 2 dell'articolo 2 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 le parole: "in possesso del permesso" sono soppresse.
3.La rubrica dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 è sostituita dalla seguente:

"Denuncia per la raccolta"


4.I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 sono sostituiti dai seguenti:
1.Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia di Trento deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al medesimo comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.
2.[Comma modificato dal punto a. del comma 1 dell'articolo 39 della Legge Provinciale 7 Luglio 1997, n. 10]
La Giunta Provinciale determina, su proposta della sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e della delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM), l'ammontare della somma di cui al comma 1, differenziandone l'entità in relazione ai diversi periodi di raccolta. Il periodo minimo di raccolta e di una giornata salva diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31 Marzo di ogni anno, la quale comunque non può prevedere un periodo minimo superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai comuni al servizio competente in materia di foreste, che entro i trenta giorni successivi al predetto termine del 31 Marzo provvede annualmente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione.
3.Il regolamento di esecuzione della presente Legge determina le modalità per l'effettuazione della denuncia nonché quelle per il versamento della somma di cui al comma 1, prevedendo allo scopo anche l'adozione di appositi sistemi di automazione e i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia di cui al comma 1.
4.Al fine di agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, i comuni possono accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico dal presente articolo, avvalendosi anche dell'organizzazione turistica locale; in tale caso la denuncia di cui al comma 1 deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni interessati.
5.Al comma 8 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 le parole: ", il permesso" sono soppresse.
6.Il comma 2 dell'articolo 5 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, è abrogato.
7.Al comma 4 dell'articolo 5 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque vietata la costituzione di riserve privare di raccolta a pagamento".
8.Al comma 1 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 le parole: "e le medesime strutture possono essere delegate al rilascio dei permessi previsti dall'articolo 3 della presente Legge" sono soppresse.
9.[comma reso nullo dal comma 1 dell'articolo 104 della Legge Provinciale 19 Febbraio 2002, n. 1]
La lettera b. del comma 1 dell'articolo 8 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 è sostituita dalla seguente:
b.la sanzione amministrativa pecuniaria di Lire 40.000 per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal comma 1 dell'articolo 3 ovvero in caso di violazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5 primo periodo;
10.[comma reso nullo dal comma 1 dell'articolo 104 della Legge Provinciale 19 Febbraio 2002, n. 1]
Dopo la lettera b. del comma 1 dell'articolo 8 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, come sostituita dal comma 9 del presente articolo, è inserita la seguente:
b bis.la sanzione amministrativa pecuniaria di Lire 300.000 per chi violi la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5 secondo periodo;
11.L'articolo 9 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 è abrogato.
12.L'articolo 10 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 è sostituito dal seguente:

Articolo 10

Regolamento di esecuzione

1.La Giunta provinciale delibera il regolamento di esecuzione della presente Legge sentiti gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCEM.

13.La tabella A allegata alla Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 è soppressa.
14.In prima applicazione del presente articolo gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCEM devono far pervenire la proposta di cui al comma 2 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, come modificato dal comma 4 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede comunque agli adempimenti di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16.
15.Le modifiche apportate alla Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 dal presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 1997.

Omissis