Omissis
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| 1. | Nell'articolo 8 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, come modificato dall'articolo 63 della Legge Provinciale 9 Settembre 1996, n. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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| 1. | Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente Legge si applicano le seguenti sanzioni: | ||
| a. | sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 120,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; | ||
| b. | sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal comma 1 dell'articolo 3 o in caso di violazione del primo periodo del comma 4 dell'articolo 5; | ||
| c. | sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1200,00 euro per chi violi il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 5; | ||
| d. | sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 180,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 5; | ||
| e. | sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5; | ||
| f. | sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 60,00 euro per chi violi i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2. |
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| 2. | La modifica apportata dal comma 1 all'articolo 8 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 si applica alle violazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questa Legge. | ||
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Nota all'articolo 104
- La Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 (BU 27 Agosto 1991, n. 37. Errata corrige in BU 17 Settembre 1991, n. 40) concerne "Disciplina della raccolta dei funghi".
- L'articolo 8 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, come modificato dall'articolo 63 della Legge Provinciale 9 Settembre 1996, n. 8 (BU 13 Settembre 1996, n. 41, straord.) e dall'articolo qui annotato, dispone:
| 1. | Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente Legge si applicano le seguenti sanzioni: | |
| a. | sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 120 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita; | |
| b. | sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal comma 1 dell'articolo 3 o in caso di violazione del primo periodo del comma 4 dell'articolo 5; | |
| c. | sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1200 euro per chi violi il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 5; | |
| d. | sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 180 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 5; | |
| e. | sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5; | |
| f. | sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 60 euro per chi violi i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, . | |
| 2. | Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente Legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione. | |
| 3. | Per la violazione delle disposizioni della presente Legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 29 della Legge Provinciale 6 Maggio 1988, n. 18. | |
| 4. | Le violazioni di cui alle lettere a., b. e c. del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimidazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a., b. e c. del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente della quantità di funghi detenuti. | |
| 5. | Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la Legge 24 Novembre 1981, n. 689. | |
| 6. | L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'articolo 18 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste. | |
| 7. | Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia. | |
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