PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legge Provinciale
19 Febbraio 2002, n. 1

[modifica la Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16]

[modifica la Legge Provinciale 9 Settembre 1996, n. 8]

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002


Omissis

CAPO XXIX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, DI FORESTE E DI CACCIA

Omissis

Articolo 104

Modificazione dell'articolo 8 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 "Disciplina della raccolta dei funghi"

1.Nell'articolo 8 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, come modificato dall'articolo 63 della Legge Provinciale 9 Settembre 1996, n. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1.Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente Legge si applicano le seguenti sanzioni:
a.sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 120,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b.sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal comma 1 dell'articolo 3 o in caso di violazione del primo periodo del comma 4 dell'articolo 5;
c.sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1200,00 euro per chi violi il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 5;
d.sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 180,00 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 5;
e.sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5;
f.sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 60,00 euro per chi violi i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

2.La modifica apportata dal comma 1 all'articolo 8 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 si applica alle violazioni accertate dopo la data di entrata in vigore di questa Legge.

Omissis


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Nota all'articolo 104

- La Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 (BU 27 Agosto 1991, n. 37. Errata corrige in BU 17 Settembre 1991, n. 40) concerne "Disciplina della raccolta dei funghi".
- L'articolo 8 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, come modificato dall'articolo 63 della Legge Provinciale 9 Settembre 1996, n. 8 (BU 13 Settembre 1996, n. 41, straord.) e dall'articolo qui annotato, dispone:

Articolo 8

Sanzioni

1.Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni della presente Legge si applicano le seguenti sanzioni:
a.sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 120 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b.sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 150 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti in difetto della denuncia o del pagamento della somma previsti dal comma 1 dell'articolo 3 o in caso di violazione del primo periodo del comma 4 dell'articolo 5;
c.sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1200 euro per chi violi il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 5;
d.sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 180 euro per ogni chilogrammo, o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 5;
e.sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5;
f.sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 60 euro per chi violi i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, .
2.Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione previste dalla presente Legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
3.Per la violazione delle disposizioni della presente Legge commessa nei parchi naturali provinciali si applicano le sanzioni nella misura prevista dall'articolo 29 della Legge Provinciale 6 Maggio 1988, n. 18.
4.Le violazioni di cui alle lettere a., b. e c. del comma 1 del presente articolo comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intera quantità di funghi alla quale procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza e/o assistenza. In caso di dubbia commestibilità i funghi confiscati devono essere distrutti. Della destinazione o della distruzione sarà fatta menzione nel verbale di accertamento dell'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimidazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a., b. e c. del comma 1 è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente della quantità di funghi detenuti.
5.Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nel presente articolo, si osserva la Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
6.L'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza archiviazione di cui all'articolo 18 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di foreste.
7.Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

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