PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legge Provinciale
7 Luglio 1997, n. 10

[modifica la Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16]

[modifica la Legge Provinciale 9 Settembre 1996, n. 8]

Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale


Omissis

Articolo 39

Modifiche alla Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16
Disciplina della raccolta dei funghi

  1. All'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 come modificato dall'articolo 63 della Legge Provinciale 9 Settembre 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo minimo di raccolta e di una giornata salva diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31 Marzo di ogni anno, la quale comunque non può prevedere un periodo minimo superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai comuni al servizio competente in materia di foreste, che entro i trenta giorni successivi al predetto termine del 31 Marzo provvede annualmente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione.»
    2. dopo il primo periodo del comma 6 è aggiunto il seguente: «Gli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia sono equiparati ai residenti in un comune della Provincia medesima.»

Omissis


Note:

Nota all'articolo 39

Articolo 3

Denuncia per la raccolta

  1. Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia di Trento deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al medesimo comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta.
  2. La Giunta provinciale determina, su proposta della sezione provincia di Trento dell'Associazione nazione dei comuni italiani (ANCI) e della delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM), l'ammontare della somma di cui al comma 1, differenziandone l'entità in relazione ai diversi periodi di raccolta. Il periodo minimo di raccolta è di una giornata, salva diversa determinazione del comune, da assumersi entro il 31 Marzo di ogni anno, la quale comunque non può prevedere un periodo minimo superiore a tre giornate; tali determinazioni sono immediatamente trasmesse dai comuni al servizio competente in materia di foreste, che entro i trenta giorni successivi al predetto termine del 31 Marzo provvede annualmente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco dei comuni che hanno assunto la predetta determinazione.
  3. Il regolamento di esecuzione della presente Legge determina le modalità per l'effettuazione della denuncia nonchè quelle per il versamento della somma di cui al comma 1, prevedendo allo scopo anche l'adozione di appositi sistemi di automazione e i casi in cui la ricevuta dell'avvenuto versamento sostituisce la denuncia di cui al comma 1.
  4. Al fine di agevolare la raccolta dei funghi in ambiti territoriali sovracomunali omogenei, i comuni possono accordarsi per organizzare l'esercizio in comune degli adempimenti previsti a loro carico dal presente articolo, avvalendosi anche dell'organizzazione turistica locale: in tale caso la denuncia di cui al comma 1 deve intendersi riferita all'ambito territoriale dei comuni interessati.
  5. Omissis
  6. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano per i cittadini residenti in un comune della provincia. Gli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della Provincia sono equiparati ai residenti in un comune della Provincia medesima. Non si applicano inoltre per i proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro, ancorchè non residenti in un comune della provincia, limitatamente alla raccolta sui fondi di proprietà o possesso.
  7. La qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza; la qualifica del proprietario o possessore di cui al comma 6 deve essere documentata da apposito attestato rilasciato, su richiesta, dal comune competente per zona.
  8. Gli interessati devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza o l'attestato di cui al comma 7 del presente articolo unitamente ad idoneo documento di identificazione.