Omissis
| 1. | Sono abrogate le seguenti disposizioni: | |
Omissis |
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| q. | il comma 2 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 3 Settembre 1987, n. 23 "Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di Leggi Provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano", limitatamente alle parole: "Fino al rinnovo, continua ad esercitare le sue funzioni la commissione in carica."; | |
Omissis |
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| 2. | Sono inoltre abrogate le disposizioni di Leggi Provinciali, ancorché non richiamate dal comma 1, comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente Legge. La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Provincia. |
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