PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legge Provinciale
12 Febbraio 1996, n. 3

[modifica la Legge Provinciale 3 Settembre 1987, n. 23]

Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi


Omissis

Articolo 7

Abrogazioni

1.Sono abrogate le seguenti disposizioni:

Omissis

q.il comma 2 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 3 Settembre 1987, n. 23 "Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di Leggi Provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano", limitatamente alle parole: "Fino al rinnovo, continua ad esercitare le sue funzioni la commissione in carica.";

Omissis

2.Sono inoltre abrogate le disposizioni di Leggi Provinciali, ancorché non richiamate dal comma 1, comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente Legge.
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Provincia.