| 1. | La raccolta dei tartufi è consentita per le sole specie e nei periodi sottindicati: |
| a. | Tuber melanosporum Vitt. (detto volgarmente tartufo nero pregiato) - dal 15 Dicembre al 15 Marzo; |
| b. | Tuber aestivum Vitt. (detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone) - dall'1° Giugno al 30 Ottobre; |
| c. | Tuber brumale Vitt. (detto volgarmente tartufo nero d'inverno) - dall'1° Gennaio al 15 Marzo. |
| 2. | La raccolta è consentita in quantità non superiore a un chilogrammo al giorno per persona. |
| 3. | La Giunta provinciale con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione può integrare l'elenco delle specie di cui è consentita la raccolta, qualora ciò fosse necessario sulla base di ulteriori conoscenze acquisite sulla presenza di specie diverse da quelle di cui al comma 1. |
| 4. | A tal fine possono essere rilasciate dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Servizio foreste, caccia e pesca, speciali autorizzazioni per la ricerca a persone particolarmente esperte in materia onde acquisire una più approfondita conoscenza in ordine alle specie di tartufi presenti nel territorio provinciale. |
| 1. | L'esame previsto dall'articolo 2 è sostenuto davanti ad un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta: |
| a. | dal dirigente del Servizio foreste, caccia e pesca o suo delegato che la presiede; |
| b. | da un esperto in materia; |
| c. | da un funzionario della Stazione sperimentale agraria forestale di San Michele all'Adige; |
| d. | da un dipendente del Servizio foreste, caccia e pesca con funzioni anche di segretario. |
| 2. | [comma modificato dalla lettera q. del comma 1 dell'articolo 7 della Legge Provinciale 12 Febbraio 1996, n. 3]
La commissione rimane in carica per la durata della legislatura. |
| 3. | Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla Legge Provinciale 20 Gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| 1. | Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle norme contenute o richiamate dalla presente Legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni, dei loro consorzi e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, nonché gli agenti giurati designati da enti ed associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura o degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale ed abbiano frequentato un apposito corso abilitante e, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, gli organi di pubblica sicurezza. |
| 2. | La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare, a carico del bilancio provinciale, appositi corsi di abilitazione, formazione ed aggiornamento per gli incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Legge nonché delle altre Leggi riguardanti la protezione della natura, dell'ambiente e la difesa del suolo. |
| 1. | Per la violazione delle disposizioni sulla ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi contenute o richiamate dalla presente Legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuno indicati: |
| a. | per la ricerca e la raccolta senza tesserino di idoneità: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; |
| b. | per la ricerca e la raccolta senza ausilio del cane: da Lire 50.000 a Lire 300.000; |
| c. | per la raccolta senza l'impiego dell'apposito attrezzo: da Lire 50.000 a Lire 300.000; |
| d. | per la raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole: da Lire 50.000 a Lire 300.000; |
| e. | per la raccolta in periodi di divieto o di specie non consentite: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; |
| f. | per ogni chilogrammo o frazioni di tartufi raccolti oltre la quantità consentita: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; |
| g. | per l'apertura di buche senza il successivo riempimento o conguagliamento del terreno: da Lire 50.000 a Lire 300.000; |
| h. | per la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi: da Lire 100.000 a Lire 600.000; |
| i. | per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; |
| l. | per il commercio di tartufo fresco nel periodo in cui non è consentita la raccolta o appartenente a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752: da Lire 200.000 a Lire 1.200.000; |
| m. | per la lavorazione e per il commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752: da Lire 100.000 a Lire 600.000; |
| n. | per il commercio di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752: da Lire 100.000 a Lire 600.000. |
| 2. | Le violazioni di cui alle lettere a., b., e., f. del comma 1 comportano la confisca del prodotto ed il ritiro del tesserino d'idoneità per un periodo da uno a due anni. |
| 3. | Il prodotto confiscato deve essere consegnato, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza od assistenza. |
| 4. | In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i tartufi soggetti a confisca, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nelle lettere a., b., e., f. del comma 1 è raddoppiata. |
| 5. | Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva, salvo quanto previsto nel presente articolo, la Legge 24 Novembre 1981, n. 689. |
| 6. | L'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta Legge 24 Novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente preposto al Servizio foreste, caccia e pesca. |
| 7. | Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia. |
| 1. | Alla copertura del maggior onere valutato nell'importo di Lire 10.000.000 derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, comma 3 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 5, a carico dell'esercizio finanziario 1987 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "SERVIZI GENERALI" indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge Provinciale 20 Gennaio 1987, n. 4. |
| 2. | Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di Lire 12.000.000. derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 2, comma 3 dell'articolo 3, comma 2 dell'articolo 5, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale "ORGANIZZAZIONE", programma "AMMINISTRAZIONE GENERALE", area di attività "SERVIZI GENERALI" del bilancio pluriennale 1987 - 1989 di cui all'articolo 15 della Legge Provinciale 20 Gennaio 1987, n. 4. |
| 3. | [comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della Legge Provinciale 18 Novembre 1988, n. 38] |
| 4. | [comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della Legge Provinciale 18 Novembre 1988, n. 38] |
| 5. | Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia. |
| 1. | Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1987, sono state introdotte le seguenti variazioni: |
| in diminuzione: |
| Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti (Legge Provinciale 14 Settembre 1979, n. 7 - articolo 24) competenza Lire 10.000.000, cassa Lire 10.000.000 |
| in aumento: |
| Cap. 12240 - Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale provinciale e di altro personale previsto da norme specifiche (Leggi Provinciali 29 Aprile 1983, n. 12 - articolo 37; 28 Agosto 1978, n. 33 - articolo 8; 27 Dicembre 1982, n. 30 - articolo 5; 21 Aprile 1987, n. 7 - articolo 50, comma 3; 8 Giugno 1987, n. 10 - articolo 6, comma 1; ed in corso di promulgazione - articolo 5, comma 2) competenza Lire 9.000.000, cassa Lire 9.000.000 |
| Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (Legge Provinciale 20 Gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni) competenza Lire 500.000, cassa Lire 500.000 |
| Cap. 12320 - Spese varie d'ufficio competenza Lire 500.000, cassa Lire 500.000 |
| Totale variazioni in aumento competenza Lire 10.000.000, cassa Lire 10.000.000 |
| 2. | Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1987 - 1989, di cui all'articolo 15 della Legge Provinciale 20 Gennaio 1987, n. 4, le somme di cui all'articolo 13 sono portate in diminuzione delle "SPESE PER LEGGI IN PROGRAMMA" nel settore funzionale, programma, area di attività indicati nel comma 2 del medesimo articolo 13 ed in aumento delle "SPESE PER LEGGI OPERANTI" in quelli nel cui ambito sono classificate le variazioni in aumento sui capitoli indicati al comma 1. |
| 3. | La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Provincia. |