| 1. | La somma da versare per la raccolta dei funghi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, determinata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, è introitata nel bilancio del comune nel cui territorio si intende esercitare la raccolta, salvo diversa destinazione stabilita dal comune medesimo o dagli atti di accordo intervenuti tra i comuni. |
| 2. | Il versamento della somma per la raccolta dei funghi di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità: |
| a. | al competente funzionario comunale contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 2; |
| b. | con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato ed il periodo di raccolta; |
| c. | con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato ed il periodo di raccolta; |
| d. | mediante l'impiego di idonei sistemi automatizzati collocati dal comune sul proprio territorio. |
| 1. | Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 sono esclusi dall'obbligo della presentazione della denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi di cui all'articolo 1 e dal pagamento della somma di cui all'articolo 3 del presente regolamento: |
| a. | i cittadini residenti in un comune della provincia; |
| b. | i cittadini non residenti in provincia purché proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro costituite in un corpo unico, limitatamente alla raccolta nei corrispondenti fondi; |
| c. | i cittadini residenti in comuni non appartenenti alla provincia di Trento, limitatamente alla raccolta nei fondi di proprietà dei medesimi comuni ubicati in provincia di Trento. |
| 2. | Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 7 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, la qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza. La qualifica di proprietario o possessore delle aree boscate di cui alla lettera b. del comma 1, deve essere documentata da apposito attestato rilasciato su richiesta dal comune competente o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 15/68. |
| 1. | Gli enti pubblici proprietari dei boschi e le associazioni protezionistiche nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, segnalano al Servizio Foreste le persone disposte a collaborare alla vigilanza sulla raccolta dei funghi, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16. |
| 2. | Il Servizio Foreste, tenuto conto delle necessità inerenti alla sorveglianza, ammette in tutto o in parte le aspiranti guardie giurate agli appositi corsi abilitanti organizzati dalla Provincia. |
| 3. | Al termine dei suddetti corsi abilitanti, su proposta del Servizio Foreste, il Presidente della Giunta Provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede a nominare i proposti agenti giurati che hanno superato il corso. Il medesimo atto di nomina, che diviene operante con successivo decreto di approvazione del Questore ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, abilita i proposti agenti giurati alla vigilanza sulla raccolta dei funghi nell'ambito del territorio di una o più stazioni forestali, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La nomina ha validità per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. |
| 4. | Gli agenti giurati sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, il numero e la data dell'autorizzazione del Questore, la durata della validità della qualifica di agente giurato, l'oggetto ed il territorio della vigilanza al quale l'agente è preposto. |
| 1. | Gli agenti incaricati dell'osservanza della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, preventivamente qualificatisi, provvedono alla verifica dei quantitativi raccolti. |
| 2. | Qualora l'agente accerti che i funghi raccolti superano la quantità consentita, procede all'immediata contestazione. |
| 3. | È fatto salvo al presunto trasgressore il diritto di richiedere il controllo del peso accertato dall'agente, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo della contestazione. |
| 4. | Ai fini della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, si intendono posseduti dalla persona i funghi anche solo in detenzione della medesima. Quelli la cui detenzione non è chiaramente attribuibile ad una singola persona, in quanto posti di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerati posseduti in quota dalle persone medesime. |