PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Decreto Provinciale
11 Luglio 1997, n. 8

Regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16


REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

Articolo 1

Raccolta dei funghi

1.Nel territorio della provincia di Trento la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia di inizio dell'attività medesima e previo pagamento della somma determinata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi), fatto salvo quanto disposto per i cittadini residenti in un comune della provincia e per i proprietari o possessori di aree boscate nonché quanto disposto in ordine al rilascio di permessi speciali ai sensi rispettivamente degli articolo 5 ed articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 2

Denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi

1.La denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi di cui all'articolo 1 è personale e non è trasferibile.
2.La denuncia di cui al comma 1 è presentata dall'interessato al comune nel cui territorio intende esercitare la raccolta ovvero ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16.
3.Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi, secondo il fac-simile riportato nell'allegato A al presente regolamento.

Articolo 3

Somma da versare per la raccolta dei funghi

1.La somma da versare per la raccolta dei funghi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, determinata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, è introitata nel bilancio del comune nel cui territorio si intende esercitare la raccolta, salvo diversa destinazione stabilita dal comune medesimo o dagli atti di accordo intervenuti tra i comuni.
2.Il versamento della somma per la raccolta dei funghi di cui al comma 1 è effettuato secondo le seguenti modalità:
a.al competente funzionario comunale contestualmente alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 2;
b.con bollettino di conto corrente postale intestato al comune, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato ed il periodo di raccolta;
c.con versamento al tesoriere del comune indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato ed il periodo di raccolta;
d.mediante l'impiego di idonei sistemi automatizzati collocati dal comune sul proprio territorio.

Articolo 4

Denuncia di inizio dell'attività di raccolta mediante versamento della somma

1.La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui alle lettere b., c. e d. del comma 1 dell'articolo 3 sostituisce la denuncia di inizio dell'attività di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
2.Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 7 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, la ricevuta di cui al comma 1 deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta, unitamente ad un documento di riconoscimento.

Articolo 5

Esclusione dall'obbligo della presentazione della denuncia di inizio dell'attività di raccolta

1.Ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 sono esclusi dall'obbligo della presentazione della denuncia di inizio dell'attività di raccolta dei funghi di cui all'articolo 1 e dal pagamento della somma di cui all'articolo 3 del presente regolamento:
a.i cittadini residenti in un comune della provincia;
b.i cittadini non residenti in provincia purché proprietari o possessori di aree boscate non inferiori ad un ettaro costituite in un corpo unico, limitatamente alla raccolta nei corrispondenti fondi;
c.i cittadini residenti in comuni non appartenenti alla provincia di Trento, limitatamente alla raccolta nei fondi di proprietà dei medesimi comuni ubicati in provincia di Trento.
2.Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 7 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, la qualità di residente è comprovata da un valido documento di identificazione da cui risulti la residenza. La qualifica di proprietario o possessore delle aree boscate di cui alla lettera b. del comma 1, deve essere documentata da apposito attestato rilasciato su richiesta dal comune competente o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 15/68.

Articolo 6

Permessi speciali per la raccolta dei funghi a favore dei gruppi micologici

1.Ai gruppi micologici, il cui statuto preveda finalità di carattere culturale, scientifico e didattico, ed agli enti che svolgono attività di ricerca in campo micologico sono rilasciati i permessi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 4 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16.
2.Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma 1 spetta al comune sul cui territorio si intende effettuare la raccolta ovvero ad uno dei comuni appartenenti all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo istituito per la raccolta dei funghi ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 ovvero al dirigente del Servizio Foreste, in caso di raccolta in ambiti territoriali sovracomunali non omogenei. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta ed il periodo della stessa.

Articolo 7

Zone interdette alla raccolta

1.Al fine della costituzione di zone interdette alla raccolta dei funghi ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, i proprietari dei fondi interessati si intendono sentiti con la pubblicazione per trenta giorni di apposito avviso all'albo del comune territoriale competente qualora, per l'elevato numero dei proprietari ovvero per accertate difficoltà nella loro identificazione, l'assunzione del relativo parere risulti difficoltosa.
2.Il divieto di raccolta dei funghi di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 5 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16 ha effetto con la collocazione lungo il territorio interessato di cartelli descritti nell'allegato B.
3.I cartelli di cui al comma 2 sono posti ad un'altezza da terra non inferiore a metri 1,50 e non superiore a metri 2,50 e ad una distanza di 100 metri l'uno dall'altro; tali cartelli devono in ogni caso essere collocati nei punti di accesso principali al territorio interessato ed essere reciprocamente visibili.

Articolo 8

Vigilanza sulla raccolta dei funghi

1.Gli enti pubblici proprietari dei boschi e le associazioni protezionistiche nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, segnalano al Servizio Foreste le persone disposte a collaborare alla vigilanza sulla raccolta dei funghi, ai sensi dell'articolo 7 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16.
2.Il Servizio Foreste, tenuto conto delle necessità inerenti alla sorveglianza, ammette in tutto o in parte le aspiranti guardie giurate agli appositi corsi abilitanti organizzati dalla Provincia.
3.Al termine dei suddetti corsi abilitanti, su proposta del Servizio Foreste, il Presidente della Giunta Provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede a nominare i proposti agenti giurati che hanno superato il corso. Il medesimo atto di nomina, che diviene operante con successivo decreto di approvazione del Questore ai sensi dell'articolo 138 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, abilita i proposti agenti giurati alla vigilanza sulla raccolta dei funghi nell'ambito del territorio di una o più stazioni forestali, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. La nomina ha validità per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
4.Gli agenti giurati sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta Provinciale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, il numero e la data dell'autorizzazione del Questore, la durata della validità della qualifica di agente giurato, l'oggetto ed il territorio della vigilanza al quale l'agente è preposto.

Articolo 9

Organizzazione del servizio di vigilanza

1.L'impiego degli agenti giurati nei territori delle singole Stazioni forestali è disposto dai comandanti delle stesse, tenendo conto della sorveglianza esplicata nello svolgimento del servizio di istituto dal personale elencato al primo comma dell'articolo 7 della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16.
2.Gli agenti giurati devono comunicare alle stazioni forestali la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno una giornata alla settimana durante il periodo di raccolta. Tale comunicazione deve essere data con un anticipo di dieci giorni rispetto al mese nel quale viene effettuato il servizio.

Articolo 10

Compiti degli agenti incaricati del servizio di vigilanza

1.Gli agenti incaricati dell'osservanza della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, preventivamente qualificatisi, provvedono alla verifica dei quantitativi raccolti.
2.Qualora l'agente accerti che i funghi raccolti superano la quantità consentita, procede all'immediata contestazione.
3.È fatto salvo al presunto trasgressore il diritto di richiedere il controllo del peso accertato dall'agente, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo della contestazione.
4.Ai fini della Legge Provinciale 6 Agosto 1991, n. 16, si intendono posseduti dalla persona i funghi anche solo in detenzione della medesima. Quelli la cui detenzione non è chiaramente attribuibile ad una singola persona, in quanto posti di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerati posseduti in quota dalle persone medesime.