Omissis
| 1. | La Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è modificata come segue: | ||
| a. | al comma 1 dell'articolo 4 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 le parole: "munite di un apposito permesso" sono sostituite dalle parole: "che abbiano presentato la relativa denuncia"; | ||
| b. | al comma 2 dell'articolo 4 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 le parole: "del permesso" sono sostituite dalle parole: "della denuncia"; | ||
| c. | il comma 2 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è abrogato; | ||
| d. | la rubrica dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è così sostituita: "Denuncia per la raccolta dei funghi"; | ||
| e. | il comma 1 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è così sostituito: | ||
| 1. | La denuncia di cui all'articolo 4 è personale e viene presentata da persone di età superiore agli anni quattordici al sindaco in riferimento al territorio di sua competenza, con esclusione delle zone interdette ai sensi degli articolo 2 ed articolo 3; la stessa deve indicare specificatamente, oltre alle generalità del denunciante, il giorno o i giorni ai quali si riferisce l'autorizzazione. Il sindaco può delegare questa funzione agli enti turistici operanti nel territorio comunale. | ||
| f. | dopo il comma 1 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è inserito il seguente comma: | ||
| 2 bis. | L'autorizzazione alla raccolta può avere validità giornaliera o plurigiornaliera e viene rilasciata dietro il pagamento di un diritto fisso, il cui ammontare per giorno di raccolta è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. | ||
| g. | il comma 3 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è abrogato; | ||
| h. | al comma 4 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 le parole: "dei permessi" sono sostituite dalle parole: "delle autorizzazioni"; | ||
| i. | al comma 5 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 la parola: "permesso" è sostituita dalla parola: "autorizzazione"; | ||
| k. | il comma 2 dell'articolo 7 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è così sostituito: | ||
| 2. | La richiesta di permesso di cui al comma 1 deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso. | ||
| l. | il comma 3 dell'articolo 7 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è così sostituito: | ||
| 3. | Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta, nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta; il permesso viene comunicato agli ispettorati forestali territorialmente competenti. | ||
Omissis
Formula Finale:La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Provincia.