PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Legge Provinciale
11 Febbraio 2000, n. 4

[modifica la Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18]

Modifica della normativa vigente nei settori della caccia e della pesca nonché disposizioni in materia di sanzioni amministrative


Omissis

Articolo 4

Modifiche alla Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, recante "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali"

1.La Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è modificata come segue:
a.al comma 1 dell'articolo 4 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 le parole: "munite di un apposito permesso" sono sostituite dalle parole: "che abbiano presentato la relativa denuncia";
b.al comma 2 dell'articolo 4 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 le parole: "del permesso" sono sostituite dalle parole: "della denuncia";
c.il comma 2 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è abrogato;
d.la rubrica dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è così sostituita: "Denuncia per la raccolta dei funghi";
e.il comma 1 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è così sostituito:
1.La denuncia di cui all'articolo 4 è personale e viene presentata da persone di età superiore agli anni quattordici al sindaco in riferimento al territorio di sua competenza, con esclusione delle zone interdette ai sensi degli articolo 2 ed articolo 3; la stessa deve indicare specificatamente, oltre alle generalità del denunciante, il giorno o i giorni ai quali si riferisce l'autorizzazione. Il sindaco può delegare questa funzione agli enti turistici operanti nel territorio comunale.
f.dopo il comma 1 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è inserito il seguente comma:
2 bis.L'autorizzazione alla raccolta può avere validità giornaliera o plurigiornaliera e viene rilasciata dietro il pagamento di un diritto fisso, il cui ammontare per giorno di raccolta è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.
g.il comma 3 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è abrogato;
h.al comma 4 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 le parole: "dei permessi" sono sostituite dalle parole: "delle autorizzazioni";
i.al comma 5 dell'articolo 6 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 la parola: "permesso" è sostituita dalla parola: "autorizzazione";
k.il comma 2 dell'articolo 7 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è così sostituito:
2.La richiesta di permesso di cui al comma 1 deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si richiede il permesso.
l.il comma 3 dell'articolo 7 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18 è così sostituito:
3.Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta, nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta; il permesso viene comunicato agli ispettorati forestali territorialmente competenti.

Omissis

Formula Finale:

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Provincia.