Omissis
| 1. | Il comma 2 dell'articolo 8 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, è così sostituito: | |
| 2. | Nei territori soggetti a vincolo ai sensi delle lettere a., b., c. e d. del comma 2 dell'articolo 1 della Legge Provinciale 25 Luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio ricadente in provincia di Bolzano trovano applicazione, se più restrittivi, i divieti previsti dalla specifica normativa. In tal caso le sanzioni di cui alla presente Legge sono aumentate del 50%, per quanto concerne la quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita. | |
| 2. | L'articolo 9 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, è così sostituito: |
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Articolo 9Personale di vigilanza |
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| 1. | Sono incaricati dell'osservanza della presente Legge il Corpo forestale provinciale e il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio. | |
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