PROVINCIA DI BOLZANO
Legge Provinciale
8 Aprile 2004, n. 1

[modifica la Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18]

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)


Omissis

Articolo 25

Modifiche della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, recante "Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali"

1.Il comma 2 dell'articolo 8 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, è così sostituito:
2.Nei territori soggetti a vincolo ai sensi delle lettere a., b., c. e d. del comma 2 dell'articolo 1 della Legge Provinciale 25 Luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio ricadente in provincia di Bolzano trovano applicazione, se più restrittivi, i divieti previsti dalla specifica normativa. In tal caso le sanzioni di cui alla presente Legge sono aumentate del 50%, per quanto concerne la quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita.
2.L'articolo 9 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, è così sostituito:

Articolo 9

Personale di vigilanza

1.Sono incaricati dell'osservanza della presente Legge il Corpo forestale provinciale e il personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.

Omissis