PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Decreto Provinciale
21 Luglio 1992, n. 30

Approvazione del regolamento di esecuzione della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, concernente la disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali


Articolo 1

Caratteristiche delle segnalazioni per l'interdizione della raccolta dei funghi

1.I cartelli indicatori del divieto di raccolta dei funghi, che il proprietario deve apporre ai sensi dell'articolo 3 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, devono essere del tipo e delle dimensioni di cui all'allegata tabella.

Articolo 2

Criteri per la collocazione dei cartelli indicatori

1.I proprietari, che intendono interdire la raccolta dei funghi sui propri terreni, devono apporre i cartelli indicatori di cui all'articolo 1 in corrispondenza di strade e sentieri, nonché lungo il loro perimetro, e comunque in modo che i cartelli siano visibili ad ogni punto in accesso.

Articolo 3

Modalità per far conoscere all'autorità forestale le zone interdette alla raccolta dei funghi

1.Il proprietario che intende interdire la raccolta di funghi nei propri terreni, deve presentare all'ufficio distrettuale delle Foreste territorialmente competente, la seguente documentazione in triplice copia:
a.elenco delle particelle fondiarie interessate, con indicazione della loro superficie e stato colturale;
b.cartografia, nella scala indicata dall'autorità forestale, riproducente l'ambito territoriale in cui ricadono le particelle fondiarie di cui alla lettera a., con indicazione del perimetro continuo.

Il presente Decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.