| 1. | I cartelli indicatori del divieto di raccolta dei funghi, che il proprietario deve apporre ai sensi dell'articolo 3 della Legge Provinciale 19 Giugno 1991, n. 18, devono essere del tipo e delle dimensioni di cui all'allegata tabella. |
| 1. | I proprietari, che intendono interdire la raccolta dei funghi sui propri terreni, devono apporre i cartelli indicatori di cui all'articolo 1 in corrispondenza di strade e sentieri, nonché lungo il loro perimetro, e comunque in modo che i cartelli siano visibili ad ogni punto in accesso. |
| 1. | Il proprietario che intende interdire la raccolta di funghi nei propri terreni, deve presentare all'ufficio distrettuale delle Foreste territorialmente competente, la seguente documentazione in triplice copia: | |
| a. | elenco delle particelle fondiarie interessate, con indicazione della loro superficie e stato colturale; | |
| b. | cartografia, nella scala indicata dall'autorità forestale, riproducente l'ambito territoriale in cui ricadono le particelle fondiarie di cui alla lettera a., con indicazione del perimetro continuo. | |
Il presente Decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.