Variazione della normativa inerente i Titoli di Viaggio

A seguito della divisionalizzazione del Gruppo FS a tutti i pensionati non è più permesso ritirare le concessioni di viaggio negli impianti presso i quali hanno lavorato. Essi dovranno, pertanto, necessariamente recarsi, nel nostro caso, nell'Ufficio Biglietti di Bologna per il ritiro dei suddetti.
L'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Rimini offre gratuitamente ai propri soci questo servizio; un nostro incaricato si reca settimanalmente nell'Ufficio Biglietti di Bologna per sbrigare le pratiche relative ai soci.
Qui sotto è riportato integralmente il testo del Foglio Comunicazioni n. 20 di Ferservizi, inerente i Titoli di Viaggio riservati a dipendenti e pensionati di Trenitalia, dal quale si evince anche che il Gruppo FS esige, per l'emissione delle concessioni, un versamento di € 15,00 per nucleo famigliare, precedentemente non richiesto al personale in quiescienza.
La nostra Associazione DLF, alla variazione della normativa inerente i Titoli di Viaggio, si è subito proposta per questo servizio in quanto è evidente come, in particolare, una persona anziana possa avere dei problemi ad entrare in possesso di quello che è un suo diritto maturato dopo anni di lavoro.

FERSERVIZI

SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT
CLIENT MANAGEMENT ADRIATICA

Bologna, 25 novembre 2003

FOGLIO COMUNICAZIONI n. 20

Oggetto: Titoli di viaggio - Applicazione dell'articolo 23 dell'accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie.

La Direzione Generale di Gruppo per le Risorse Umane - Direzione Relazioni Industriali delle Ferrovie dello Stato, con la nota D.G.G.R.U./DRI prot. 727 del 30 luglio 2003, ha diramato disposizioni riguardanti l'argomento in oggetto.
Com'è noto l'articolo 23 dell'Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie ha introdotto una nuova disciplina sui titoli di viaggio.
La nuova normativa che è entrata in vigore il 1° agosto 2003, sostituisce quella preesistente.
Ai fini della sua applicazione, si forniscono le seguenti indicazioni.

Soggetti beneficiari

  1. Dipendenti in attività di servizio

Viene rilasciata la carta di libera circolazione (CLC) al personale assunto con:

  1. contratto a tempo indeterminato;
  2. contratto a tempo determinato;
  3. contratto di formazione e lavoro;
  4. contratto a tempo parziale;
  5. contratto di apprendistato.

È escluso dal beneficio il personale navigante assunto a tempo determinato (convenzione di viaggio) dal turno generale presso le Capitanerie di Porto.

Al personale dei livelli A,B,C,D,E viene rilasciata la CLC di 1a classe con esenzione del supplemento IC/EC; al personale dei livelli F,G,H viene rilasciata la CLC di 2a classe con esenzione del supplemento IC/EC.

La validità della CLC è decennale con convalida quinquennale. Al personale assunto con i contratti di cui ai punti b., c., e. viene rilasciata una CLC con validità limitata alla scadenza del contratto.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la CLC deve essere riconsegnata.
Sono fatte salve tutte le condizioni di miglior favore nei confronti dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 31.12.1996 (rilascio annuale di un bonus valido per effettuare 12 viaggi l'anno in 1a classe per i possessori di CLC di 2a classe per sé e per i familiari; spedizione, deposito e trasporto fino a 50 kg di bagaglio; rilascio della CLC di 1a classe al personale dell'ex II area che abbia maturato nove anni di anzianità aziendale nel 5° livello stipendiale).

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove norme e lo sviluppo dei programmati processi d'innovazione nel settore, la validità di tutti i titoli di viaggio scadenti il 31 dicembre 2003 è prorogata al 30 giugno 2004.

Per il personale in servizio e loro familiari, aventi diritto alle concessioni in base all'accordo, sono stati confermati i requisiti richiesti, le condizioni di validità e la tipologia dei documenti.

Le suddette condizioni di miglior favore non sono state riconosciute ai dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1996 e, pertanto, sulla loro CLC di 1a classe e 2a classe i responsabili d'impianto d'appartenenza apporranno la seguente dicitura "Assunto successivamente al 31.12.1996" al fine di rendere possibile l'individuazione dei non aventi diritto alla spedizione, deposito e trasporto fino a 50 kg di bagaglio.

Per le concessioni a favore dei figli non è più richiesto lo status di nubile o celibe.

Le concessioni di viaggio per i familiari possono essere rilasciate sin dal momento dell'assunzione in servizio.

  1. Pensionati

Viene rilasciata la CLC con apposta la lettera P alle seguenti condizioni:

La validità della CLC e del biglietto per viaggi illimitati per i familiari è decennale con convalida annuale.

Le CLC/P - serie A 1a classe ESR e serie A 2a classe ESR -, i biglietti per viaggi illimitati - serie A1 bis 1a classe ESR e serie A2 bis 2a classe ESR -, mantengono le attuali caratteristiche salvo la sostituzione della pagina sezione "convalida" con una pagina contenente n. 9 caselle dove saranno apposte, a cura dei CRC competenti, marche annuali di convalidazione.

Nel frattempo potranno essere utilizzate le scorte disponibili degli attuali documenti applicando sulla pagina sezione convalida un foglietto autoadesivo, anch'esso fornito da questa Sede, avente le caratteristiche sopradescritte.

Al momento della richiesta della CLC/P il pensionato dovrà sottoscrivere la dichiarazione (allegato 1) con la quale s'impegna a restituire il titolo di viaggio nel caso in cui presti attività lavorativa a favore d'aziende concorrenti. All'atto della convalida annuale dovrà, inoltre, presentare un'autocertificazione (allegato 2) che attesti l'insussistenza dell'incompatibilità predetta.
L'apposizione delle marche dovrà avvenire solo dopo l'accertamento dell'avvenuto versamento, sul conto corrente postale n. 22449391 intestato a Ferservizi - Servizi di Tesoreria - Concessioni di Viaggio, dell'importo di € 15,00. La ricevuta di versamento, o fotocopia della stessa, dovrà essere conservata nella pratica personale del pensionato insieme alla prima dichiarazione ed alle autocertificazioni annuali citate al punto precedente.

La validità dei titoli di viaggio scadenti il 31 dicembre 2003 è prorogata al 30 giugno 2004. In occasione del rilascio dei nuovi titoli, il Centro Rilascio Concessioni dovrà accertare l'avvenuto pagamento della quota di contributo di gestione di € 15,00 anche per l'anno 2003.

La convalida per l'anno 2004 dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2004, In tale occasione, dunque, dovrà essere versato il contributo sia per l'anno 2003 che per l'anno 2004.

Le convalide per l'anno 2005 e per gli anni successivi dovranno essere eseguite entro il 31 marzo d'ogni anno, previa verifica dell'avvenuto versamento del contributo per ogni anno precedente, a partire dal 2003. Pertanto la validità dei titoli s'intenderà tacitamente prorogata dal 1° gennaio al 31 marzo d'ogni anno.

  1. Familiari dei dipendenti in servizio ed in pensione

I familiari dei dipendenti e dei pensionati cui vengono rilasciati biglietti per viaggi illimitati della stessa classe del congiunto sono:

  1. il coniuge;
  2. il vedovo/la vedova;
  3. i figli/e (legittimi, legittimati ed adottivi, i figli/e naturali legalmente riconosciuti), compresi gli orfani/e fino al compimento del 25° anno di età e senza limiti di età per i figli/e a carico portatori di handicap e permanentemente inabili al lavoro (100% di invalidità). Le concessioni spettano anche al vedovo/a e orfani/e (fino al 25° anno), del pensionato anche se la famiglia è stata costituita dopo l'esonero.

Resta confermato il trattamento precedentemente in vigore per i genitori dei dipendenti con anzianità aziendale anteriore al 1.1.1992.

Si conferma la prassi aziendale di autorizzare l'utilizzo dei titoli di viaggio in favore di minori in affidamento familiare se conviventi e fiscalmente a carico del dipendente, limitatamente al periodo di affido e comunque non oltre il 18° anno di atà.

Assegnazione della 1a classe di viaggio ai dipendenti invalidi

Resta invariata la normativa riguardante le condizioni per il rilascio di titoli di 1a classe ai dipendenti invalidi del servizio, di guerra e del lavoro.

Revoca o sospensione dei titoli di viaggio

La concessione può essere revocata o sospesa in caso di uso irregolare ed abuso delle concessioni di viaggio anche da parte di un familiare.

Estinzione dei titoli di viaggio

Il titolo di viaggio perde la sua validità in caso di:

  1. risoluzione del rapporto di lavoro, ferma restando la sostituzione con altra CLC per i dipendenti in pensione aventi i requisiti di cui al punto 2 della presente circolare;
  2. licenziamento disciplinare;
  3. perdita dello status di coniuge ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera b. punto 3 della presente circolare.

Diritto di ammissione

Ciascuno dei beneficiari dei titoli di viaggio per essere ammesso a viaggiare sui treni Eurostar deve dotarsi di un diritto di ammissione il cui costo è:

Contributo di gestione

I titolari diretti delle condessioni di viaggio (dipendenti in servizio, dipendenti in pensione e familiari superstiti) devono corrispondere annualmente una quota per nucleo familiare pari a € 15,00.
Per quanto riguarda i dipendenti in servizio detto contributo sarà addebitato per l'anno 2003, mediante trattenuta a ruolo, per l'anno 2004, nel ruolo paga del mese di gennaio.
Le altre categorie di titolari corrisponderanno il contributo di € 15,00 in occasione del rilascio e della convalida annuale dei titoli di viaggio.

Titoli di viaggio internazionali

Rimangono confermate le disposizioni del Regolamento FIP relativamente al rilascio dei biglietti internazionali ai dipendenti in servizio e ai pensionati delle Società del Gruppo FS, firmatarie del Contratto aziendale e dell'Accordo di confluenza.

Altre categorie

  1. Medici Fiduciari
    Sono confermate le disposizioni finora applicate salva la fissazione, con effetto dall'anno 2003, di un unico contributo (€ 15,00) per tutti i casi in cui è previsto (emissione CLC, convalida annuale, rilascio biglietti BK). Non dovrà, invece, più essere richiesto alcun pagamento per il rilascio delle tessere mod. FS/e e mod. FS/e bis.
    Non sono previste proroghe di validità dei titoli in corso.
  2. Dipendenti transitati ad altre Amministrazioni dello Stato
    si applica lo stesso trattamento riservato al personale a riposo.
  3. Personale transitato all'INPS e personale di TSF
    La validità dei titoli di viaggio attualmente utilizzati resta confermata al 31 dicembre 2003. Per quanto riguarda il recupero di € 15,00 per l'anno 2003 si farà seguito con ulteriori disposizioni.
  4. Concessioni di viaggio per i dipendenti FS trasferiti a Metronapoli
    La validità dei titoli di viaggio attualmente utilizzati è limitata al 31 dicembre 2003. Dal 1° gennaio 2004 dovranno essere sostituiti con CLC serie AL con validità annuale. Il pagamento del contributo di € 15,00 per l'anno 2003 dovrà essere effettuato insieme a quello per l'anno 2004 in occasione del rilascio dei titoli serie AL per l'anno 2004. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite conto corrente postale.
  5. L'importo da corrispondere per il duplicato dei titoli nei casi di furto, smarrimento, deterioramento è pari al doppio del contributo di gestione per tutte le categorie di titolari (al momento € 30,00).
    Resta invariata la normativa che prevede che, in caso di furto, smarrimento o deterioramento dei biglietti BK e Bonus, non potranno essere rilasciati duplicati.

NB. Tutti coloro che saranno trovati in treno sprovvisti di regolare convalida saranno regolarizzati secondo le norme previste dalle condizioni e tariffe.

Il Client Manager
Elpidio Baldascino